OCM VINO: PUBBLICATE ISTRUZIONI OPERATIVE PER INVESTIMENTI CAMPAGNA 2018/2019
Pubblicate da Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura le istruzioni operative relative alle modalità di accesso all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” campagna 2018/2019.
Dotazione
La dotazione per l’anno 2019 relativa alla misura “Investimenti” è di 60 milioni di euro. A seguito della decisione di non procedere per il periodo 2019-2023 al finanziamento della misura “Assicurazione del raccolto” e di ridurre la dotazione assegnata alla misura “Vendemmia verde” si sono resi disponibili altri 15 milioni per la misura “Investimenti” così ripartiti tra le Regioni:
Beneficiari
Possono beneficiare dell’aiuto le micro, piccole e medie imprese e le imprese intermedie (che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo è inferiore ai 200 milioni di euro) e grandi (che occupano più di 750 persone o il cui fatturato annuo è superiore ai 200 milioni di euro). Per tali imprese intensità minima di aiuto è dimezzata. I beneficiari dovranno avere le seguenti attività:
- produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Beneficiano del contributo anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n.302 del 28.12.2016), per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
Investimenti ammissibili
L’aiuto è riconosciuto per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.
Le Regioni dovranno comunicare la durata richiesta degli investimenti, specificando se sono previsti progetti annuali e/o biennali.
Contributo erogabile
Il contributo concesso sarà al massimo pari al 40% delle spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza il contributo può essere al massimo pari al 50% della spesa. La percentuale massima è ridotta al 20% delle spese nel caso in cui l’investimento sia condotto da un’impresa intermedia. Per tali imprese, operanti nelle Regione in cui si applica l’obiettivo convergenza, tale percentuale massima è elevata al 25% della spesa effettivamente sostenuta. Nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, il contributo massimo erogabile è parti al 19% della spesa sostenuta.
Domande
Il richiedente può presentare al massimo due domande di aiuto per ciascuna campagna vitivinicola: una per progetti annuali e una per progetti biennali.
Pertanto, può essere presentata:
- una domanda di aiuto per gli investimenti di durata annuale con progetto da realizzare e domanda di pagamento saldo da presentare:
- entro e non oltre il 31 agosto 2019 nelle Regioni/PA che si avvalgono della delega da parte dell’OP Agea per l’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco, salvo diversa disposizione della Regione/PA che può prevedere un termine di scadenza antecedente a quello disposto dall’OP Agea;
- entro e non oltre il 16 luglio 2019 nelle Regioni/PA che non si avvalgono della delega da parte dell’OP Agea per l’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco;
- una domanda di aiuto per gli investimenti di durata biennale con progetto da realizzare e domanda di pagamento saldo da presentare:
- entro e non oltre il 31 agosto 2020 nelle Regioni/PA che si avvalgono della delega da parte dell’OP Agea per l’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco salvo diversa disposizione della Regione/PA che può prevedere un termine di scadenza antecedente a quello disposto dall’OP Agea;
- entro e non oltre il 16 luglio 2020 nelle Regioni/PA che non si avvalgono della delega da parte dell’OP Agea per l’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco.
Per maggiori informazioni consigliamo di consultare direttamente le istruzioni operative di Agea qui.
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