IN VIGORE DAL 14 LUGLIO IL NUOVO DL AGRICOLTURA
La legge 12 luglio 2024 n. 101 di conversione del Decreto Agricoltura è stata finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024 n.163, e contiene importanti novità per il settore agricolo tra cui, all’articolo 5, diversi limiti al fotovoltaico nei terreni agricoli.
In estrema sintesi il Decreto dà il via libera ad impianti fotovoltaici a terra (ad eccezione dell’agrivoltaico elevato) solo nei seguenti casi:
- revamping di FV esistente,
- cave e miniere dismesse o discariche a fine vita;
- aree di pertinenza delle concessioni ferroviarie, aeroportuali e autostradali;
- internamente a zone industriali;
- realizzazione di Cer o di iniziative legate al Pnrr.
All’interno dell’art.5 viene specificato dal comma 2 che le limitazioni non si applicano ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse.
Quanto ai progetti attuativi delle misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e dal relativo Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, si indicano nel Dossier del Servizio Studi i più rilevanti per attinenza alla materia in esame:
- Investimento M2C2 I 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo” a favore delle CER e dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- Investimento M2C1-I.2.2 Parco Agrisolare;
- Investimento M7C1 I.16.1 Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI.
Il comma 2-bis dell’art.5, introdotto nel corso dell’esame al Senato, disciplina inoltre la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie (anche preliminari) per l’installazione di impianti rinnovabili, che deve essere di almeno sei anni nei siti ricadenti in aree idonee. Anche l’eventuale rinnovo dovrà avere la medesima soglia minima.
L’articolo 5-comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare il comma in questione prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non può essere inferiore a sei anni. Si stabilisce, inoltre che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5, inseriti dal Senato, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari, escludendo così il coefficiente variabile secondo la normativa previgente.
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