RIDUZIONE DEGLI EXTRA-PROFITTI PER IMPIANTI FER >20 kW
Non c’è pace per il mondo delle rinnovabili con la pubblicazione del Decreto Sosegni ter che, cercando di limitare il caro energia, rischia di minare la fiducia degli investitori e creare un clima di instabilità.
Nella G.U. Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato infatti pubblicato il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Decreto Sostegni ter) il quale ha introdotto alcune misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e che è già oggetto di discussione tra gli operatori del settore.
Il Decreto Sostegni ter ha approvato in particolare, tre misure che riguardano il settore dell’energia:
- un abbattimento delle aliquote per determinate categorie di utenza (art. 14);
- un credito di imposta in favore delle imprese energivore (art. 15);
- un intervento compensativo a carico dei proprietari di impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 16).
Per quanto riguarda l’art.16, che approfondiremo in questa news, viene disciplinato dal Governo che gli operatori che producono energia rinnovabile debbano contribuire al contenimento del caro energia.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento, a partire dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre del 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici > 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia non dipendenti dai prezzi di mercato, e da impianti > 20 kW fotovoltaici, idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici che non accedono ai meccanismi di incentivazione, sarà applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.
Più nello specifico, ai soggetti responsabili di tali impianti è richiesto di versare la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica. Nel caso in cui la differenza tra i due valori sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore, viceversa se la differenza risultasse negativa, il GSE conguaglierà o provvederà a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
In ogni caso, precisa la norma, le disposizioni non si applicano ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto, “a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento” rispetto al valore medio dei prezzi zonali orari.
Elemens fa l’esempio di un FV in Conto Energia o un idro merchant che abbiano siglato un contratto a prezzo fisso a 50 €/MWh per l’anno 2022, e che non saranno soggetti alla misura. Lo stesso impianto che abbia invece fissato il prezzo a 75 €/MWh, un valore superiore al 10% rispetto al “prezzo equo”, se si stima questo a 60 €/MWh, sarà chiamato alla restituzione, così come ovviamente un impianto che abbia tenuto il prezzo variabile. In questo caso, se si ipotizza un prezzo dell’energia medio di 140 €/MWh tra febbraio e dicembre 2022, la somma da restituire al GSE sarà nell’ordine di 80/MWh, valore dato dalla differenza tra il prezzo medio di mercato e il cap, cioè 140-60 = 80 €/MWh.
Sempre secondo Elemens, il risparmio che si potrebbe produrre, assumendo per il 2022 una media di 140 €/MWh per i prezzi di mercato sarebbe tra 3 e 5 miliardi di euro.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ARERA disciplina le modalità di attuazione alle suddette disposizioni e, operativamente, di versamento dei proventi in apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
CRITICITA’ DEL PROVVEDIMENTO
L’obiettivo del Decreto di coprire parte del caro energia con gli extra-profitti generati dall’aumento del costo dell’energia elettrica per i produttori rinnovabili presenta non poche criticità ed elementi di discussione. In primis non è chiaro come mai il Governo abbia deciso che la platea di soggetti che dovrà restituire questi “extra-profitti” faccia esclusivo riferimento ai produttori rinnovabili (escluse le bio-energie), limitando così l’identificazione dell’extra-profitto ai soli impianti che non abbiano costi di acquisto di combustibile.
Altro elemento discutibile è la decisione di assoggettare a prelievo tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche non incentivati, creando sfiducia negli investitori con il serio rischio di non raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, nonché quelli previsti dal PNRR ai fini dell’ottenimento dei fondi UE.
Da ultimo, occorrerà valutare attentamente la legittimità dell’intervento con cui lo Stato ha sostanzialmente fissato un prezzo calmierato dell’energia così regolando un mercato liberalizzato.
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