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DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR: NOVITA' PER LE RINNOVABILI

DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR: NOVITA’ PER LE RINNOVABILI 

Nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 24 febbraio è stato pubblicato il decreto legge 13/2023 dal titolo “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)” che è in vigore dal 25 febbraio e dovrà ora essere convertito in legge.

Il provvedimento riguarda importanti novità per il settore delle rinnovabili in particolare;

  • riduzioni delle fasce di rispetto,
  • semplificazioni per i progetti agrovoltaici.

Di seguito il riepilogo tutte le novità per il settore dell’energia:

FONTI RINNOVABILI (ART.47)

Per quanto riguarda le rinnovabili, in particolare, ricordiamo le seguenti misure:

  • semplificazione iter per installazione impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche e cave non più soggette a sfruttamento; la loro installazione è quindi considerata “attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati”;
  • riduzione dell’attuale fascia di rispetto di 7 chilometri, tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela, a 3 chilometri, mentre la fascia di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a 500 metri;
  • valenza del silenzio-assenso della pubblica amministrazione anche per l’installazione di impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico, se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa; tale termine potrà essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni “qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione”;
  • l’iter per l’Autorizzazione unica per impianti FER dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione della domanda di avvio del procedimento, e l’autorizzazione comprenderà anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove necessaria;
  • per i progetti non soggetti a VIA, il ministero della Cultura parteciperà al procedimento autorizzativo solo se le aree interessate sono vincolate e non più nelle aree contermini, cioè contigue.

Per ciò che riguarda le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) si prevede che fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali, titolari di interventi previsti nel PNRR per le rinnovabili e le comunità energetiche, possano affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità stesse.

AGROVOLTAICO (ART.49)

Importanti novità riguardano poi gli impianti agrovoltaici i quali, se realizzati al di fuori di aree protette o vincolate, “sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili”, previo rispetto delle seguenti due condizioni:

  • i pannelli solari devono essere posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • le modalità realizzative devono prevedere un’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti.

Tali condizioni varranno solo previa definizione delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Inoltre, gli impianti saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola e liberamente installabili non solo se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, ma anche “da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia”.

L’art. 49 estende inoltre, anche agli impianti mini-eolici fino a 20 kW e di altezza non superiore a 5 metri, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, il principio del silenzio-assenso negli stessi termini previsti per il piccolo fotovoltaico (art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011).

 

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