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PRINCIPALI CRITICITA' E CAUSE DI ESCLUSIONE RISCONTRATE NELLA PRIMA PROCEDURA DEL BANDO BIOMETANO

PRINCIPALI CRITICITA’ E CAUSE DI ESCLUSIONE RISCONTRATE NELLA PRIMA PROCEDURA DEL BANDO BIOMETANO

Per facilitare la corretta predisposizione delle richieste di partecipazione al 2° bando relativo allo sviluppo del biometano, il GSE ha pubblicato l’8 agosto scorso un documento che sintetizza alcune delle criticità riscontrate nelle istanze inviate per la partecipazione alla prima procedura competitiva che, in taluni casi, hanno portato alla non ammissione alla graduatoria.

L’obiettivo del GSE nella divulgazione di queste informazioni è quello di fornire agli operatori che intendono partecipare alle presenti e prossime procedure competitive, elementi utili a predisporre richieste di partecipazione esenti da carenze o difformità.

In particolare, vengono elencate:

  • le principali criticità riscontrate dal GSE durante le istruttorie relative alla prima procedura competitiva indetta ai sensi del DM 2022. Per alcuni impianti tali criticità hanno costituito cause di esclusione dalla graduatoria pubblicata in data 10/07/2023;
  • le principali carenze documentali individuate nell’ambito della verifica di completezza documentale effettuata dal GSE ai sensi del DM 2022. Le carenze documentali, qualora non sanate, possono portare l’esclusione dalla graduatoria.

Tra le principali criticità riscontrate nei progetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla prima procedura competitiva del DM 2022:

Fonte: GSE

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PRINCIPALI CRITICITA’

1) Impossibilità di verifica del rispetto dei valori minimi di riduzione delle emissioni di GHG tramite il file di verifica del GSE (tool)

Il GSE, nell’esaminare la documentazione di pratiche per le quali, al fine di attestare il rispetto del requisito di sostenibilità è stato trasmesso un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato o dal progettista dell’impianto e/o agronomo iscritti ad albo professionale, ha individuato le seguenti criticità:

  • certificato che non risulta firmato da ente di certificazione accreditato o tecnico iscritto ad albo professionale;
  • certificato che non risulta in alcun modo riconducibile all’impianto di produzione di biometano oggetto della richiesta di partecipazione alla procedura;
  • certificato redatto indicando il rispetto dei valori limite emissivi previsti per una destinazione d’uso del biometano diversa da quella per la quale è stata effettuata la richiesta di partecipazione alla procedura;
  • certificato riportante una stima della riduzione delle emissioni di GHG conseguita con una dieta di alimentazione dell’impianto diversa da quella autorizzata.

2) Impossibilità di verifica del rispetto dei valori minimi tramite il file di verifica del GSE

Nell’esaminare la documentazione di pratiche per le quali per attestare il rispetto del requisito è stato trasmesso il file excel “Verifica riduzione emissioni GHG.xls”, il GSE, avendo selezionato l’opzione di gestione del digestato “Chiuso (almeno 30 giorni)”, ha riscontrato che per diversi impianti i progetti autorizzati non prevedono la realizzazione di vasche di stoccaggio del digestato tal quale di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni di digestato, coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas. Tali configurazioni di progetto non corrispondono quindi alla modalità di gestione del digestato “Chiuso (almeno 30 giorni)”.

3) Zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto superiore ai 120 kg/ha

Nel paragrafo 2.2 delle Regole Applicative, si specifica che “nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali, in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, deve essere previsto l’utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione autorizzato complessivo (c.d. dieta autorizzata)”, condizione che in diversi casi non è stata riscontrata.

4) Destinazione d’uso “trasporti” e materie prime non 100% avanzate

Il GSE, con l’obiettivo di verificare la tipologia delle materie prime autorizzate per l’alimentazione degli impianti con destinazione d’uso “settore dei trasporti”, nell’esaminare la documentazione autorizzativa trasmessa, per diversi impianti ha riscontrato, tra le materie prime in ingresso alla sezione di digestione anaerobica, materie prime non ricomprese tra le materie prime “avanzate” di cui all’Allegato VIII, Parte A, al D.lgs. n. 199/2021 (es. sostanze identificate come sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 ma non ricomprese anche nell’elenco di cui all’Allegato VIII, Parte A, al D.lgs. n. 199/2021).

5) Mancata evidenza del possesso del preventivo di connessione

Il GSE, nell’esaminare la documentazione, per alcuni interventi per i quali il Soggetto Richiedente non ha dichiarato l’immissione in una rete con obbligo di connessione di terzi (e conseguentemente non ha trasmesso la documentazione relativa al preventivo di connessione), ha riscontrato che il progetto autorizzato dell’impianto prevede l’immissione in una rete con obbligo di connessione di terzi; in tali circostanze, pertanto, non risulta rispettato il requisito di trasmissione della documentazione attestante il possesso di un preventivo/offerta di allacciamento accettato/a in via definitiva.

PRINCIPALI CARENZE DOCUMENTALI

Nell’ambito della verifica di completezza documentale, svolta dal GSE, sono state individuate principalmente le seguenti carenze documentali:

  • preventivo di connessione: mancata trasmissione di tutta la documentazione utile che attestasse il possesso di un preventivo/offerta di allacciamento accettato/a in via definitiva;
  • titolo autorizzativo: mancata trasmissione di copia completa del titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • entrata in esercizio impianto biogas: mancata trasmissione di documentazione attestante la data di avvenuta entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biogas in assetto precedente alla conversione a biometano;
  • dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN): è stata rilevata la trasmissione di DSAN non conformi poiché non correttamente firmate o non leggibili o incomplete (pagine mancanti), sia per quanto riguarda l’allegato “Richiesta di partecipazione alla procedura competitiva” (ID A1) sia per la “Dichiarazione per il rispetto del principio del DNSH – ex ante” (ID A8).

IL SUPPORTO DI BIT SPA

In generale, il DM 2022 (art. 5, comma 6) prevede che in allegato alla domanda di partecipazione sia trasmessa al GSE tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti previsti dallo stesso decreto e dei criteri di priorità dichiarati dal titolare dell’impianto e che (art. 5, comma 7) il GSE accerti, nel formare la graduatoria, il possesso degli stessi. A tal riguardo, il GSE ha precisato nelle Regole Applicative che la mancata evidenza del possesso dei requisiti di accesso e, nel caso di contingente saturo, dei criteri di priorità dichiarati, è equiparata all’assenza dei medesimi e, pertanto, determina l’esclusione dalla graduatoria.

Con l’obiettivo di scongiurare questo rischio risulta ancora più indispensabile il supporto tecnico di BIT SPA per la verifica dei requisiti, dell’iter di iscrizione e della documentazione in possesso del Soggetto Richiedente.

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