LA COMMISSIONE EUROPEA PROROGA IL QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO
La Commissione Europea ha prorogato al 31 dicembre 2021 la validità del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato in considerazione dell’emergenza covid-19. Inoltre è stato innalzato a 1,8 milioni di euro il limite massimo di aiuti di per alcune misure richiamate nello stesso quadro.
L’attuale emergenza economica-sanitaria ha reso necessario per i singoli Stati membri intervenire per dare un supporto più consistente alle imprese trovatesi a fronteggiare una crisi senza precedenti. L’obiettivo è permettere agli Stati membri di sostenere le imprese nel contesto dell’attuale crisi determinata dal coronavirus, particolarmente laddove la necessità o la capacità di sfruttare il quadro temporaneo non si siano pienamente dispiegate finora, tutelando al contempo le condizioni di parità.
Oltre a prorogare fino alla fine dell’anno la validità delle misure, la Commissione UE modifica il quadro temporaneo elevando i massimali per gli aiuti di importo limitato per impresa (tenendo conto della disponibilità degli aiuti “de minimis”) nel seguente modo:
Tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200.000 EUR per impresa (fino a 30.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25.000 euro per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, purché vengano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.
Imprese con perdite di fatturato
Rafforzato anche il sostegno alle imprese con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019. Per tali imprese lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza erano 3 milioni di euro ).
Conversione degli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette
Agli Stati membri inoltre verrà riconosciuta la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro (garanzie, prestiti o anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, nel rispetto delle condizioni del quadro temporaneo.
La conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato.
Elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato”
Prorogata poi fino al 31 dicembre 2021 l’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.