AL VIA IL PRIMO BANDO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO
E’ partito il 17 febbraio scorso il primo bando nazionale per il finanziamento dei Distretti del cibo, previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumento per garantire ulteriori risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e territori.
Al via anche il bando per il finanziamento di contratti di distretto nell’area colpita da Xylella, secondo quanto previsto dalle leggi di bilancio 2018 e 2019.
Sul piatto ci sono complessivamente 30 milioni su due bandi distinti. Le risorse disponibili per il finanziamento in conto capitale ammontano a 18 milioni di euro per il bando dei distretti del cibo. Laddove la richiesta di fondi superasse la disponibilità, è previsto un tetto massimo al contributo a fondo perduto per singolo programma di investimenti pari a 2,5 milioni di euro.
BANDO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO
Il primo bando per il finanziamento dei Contratti di distretto del cibo prevede una procedura di valutazione comparativa, e non a sportello come avviene per i contratti di filiera.
La data entro la quale devono essere inviate le domande è il 17 aprile 2020 entro le ore 16.00, con le modalità indicate dal presente avviso.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale. Possono essere ammessi alle agevolazioni Contratti di distretto che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.
Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole a agroalimentari.
Il Contratto di distretto deve quindi anche favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
COSA SONO I DISTRETTI DEL CIBO?
I Distretti del cibo hanno l’obiettivo di garantire risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e territori, operando attraverso programmi di progettazione integrata territoriale. La legge definisce Distretti del cibo:
- i distretti rurali e agroalimentari di qualità già riconosciuti o da riconoscere;
- i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- i distretti caratterizzati dall’integrazione fra attività agricole e attività di prossimità;
- i distretti biologici.
Il riconoscimento dei Distretti viene affidato alle Regioni e alle Province autonome che provvedono a comunicarlo al Mipaaf, presso il quale è istituito il Registro nazionale dei Distretti del Cibo, disponibile anche sul sito del Ministero.
BENEFICIARI
Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci.
Sono Soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall’articolo 1, comma 499 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2.
Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
d) i distretti di cui al comma 1 laddove costituiti in forma societaria. Ai distretti di cui alla presente lettera non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma c.
INTERVENTI AMMISSIBILI
- investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
- investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei Provvedimenti;
- costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli;
- investimenti per la promozione dell’immagine e delle attività del distretto;
- progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare.
AGEVOLAZIONI
Per i Contratti di distretto le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:
- investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
- investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
- per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l’intensità dell’aiuto sono subordinati alla verifica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto, secondo le modalità specificate all’articolo 9, commi 6 e 7;
- spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili;
- spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato A del presente decreto;
- spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.
UNA GRANDE OPPORTUNITA’
Le risorse messe a disposizione per i Contratti di distretto rappresentano un’importante opportunità per le aziende e le cooperative agroalimentari e per la Banca che può promuovere investimenti nel settore contribuendo allo sviluppo dello stesso.